MUTUI

  • MUTUI ACQUISTO 1^ CASA

    Il Mutuo prima casa è il prestito ipotecario rivolto a coloro che non sono ancora proprietari di alcun immobile e costituisce la tipologia di mutuo più comunemente richiesta dai clienti in Italia.

    I potenziali acquirenti di un “prima casa”, una volta individuato l’immobile, devono capire e decidere quale cifra richiedere in banca: generalmente, per il mutuo prima casa la banca copre fino all’80% del valore di mercato dell’immobile, anche se alcune arrivano a finanziarie l’intero valore (si parla in quel caso di mutuo 100%) a fronte di garanzie e interessi maggiori.

    Spazio Finanza accompagna i clienti  nell’individuazione della banca e del mutuo più congeniale alle proprie necessità e possibilità, offrendo professionalità e competenza.

    Il mutuo potrà essere regolato a tasso fisso, indicizzato oppure a tasso misto; la scelta sarà attentamente ponderata in base alle condizioni reddituali ed economiche dei richiedenti e dalle  condizioni dei mercati finanziari.

    Successivamente al buon esito della richiesta di mutuo, i clienti saranno assistiti anche nelle successive fasi relative alla perizia tecnica ed alla definitiva stipula del contratto di mutuo tramite atto pubblico davanti ad un notaio, alla presenza della Banca e degli stessi clienti.

    Agevolazioni prima casa

    Oltre a quanto scritto sopra – che è un riassunto dell’iter generale da seguire per arrivare all’erogazione di un mutuo – è importante individuare le caratteristiche necessarie a far sì che un immobile venga classificato come prima casa, in quanto sottoposto ad agevolazioni fiscali importanti.

    Perché un immobile possa essere considerato prima casa:

    • non deve essere immobile di lusso;
    • l’acquirente deve essere una persona fisica;
    • al momento dell’acquisto l’acquirente non deve possedere un altro immobile abitativo nello stesso comune di quello deputato a prima casa;
    • non deve essere presente, su tutto il territorio nazionale, nessun altro immobile acquistato con agevolazione prima casa;
    • è necessario che l’acquirente porti la residenza nello stesso comune dell’immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito, pena la decadenza dalle agevolazioni (entro 12 mesi per poter detrarre gli interessi passivi del mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile stesso).

    Una volta stabilito che l’immobile sia effettivamente una prima casa, usufruisce delle seguenti agevolazioni fiscali:

    • IVA e/o imposta di registro pari, rispettivamente, al 4% e al 2% (anziché al 10% e al 9%);
    • imposta sostitutiva sull’acquisto della prima casa in caso di ricorso a finanziamenti a medio e lungo termine (in sostituzione al trattamento ordinario, che prevede l’imposta di registro, l’imposta di bollo, l’imposta catastale e la tassa sulle concessioni governative) allo 0,25% sull’importo del mutuo erogato (invece che al 2% di quello applicato all’acquisto della seconda casa);
    • imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e pari a 168,00 euro ciascuna (anziché al 2% e all’1% dell’importo di acquisto);
    • detrazione della service tax Tasi, a discrezione dei singoli comuni;
    • detrazione degli interessi passivi del mutuo: l’agevolazione corrisponde al 19% del costo sostenuto a titolo di interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (con limite di €. 2.582,82). È possibile includere nell’agevolazione anche i costi dell’istruttoria e della perizia bancaria, le imposte pagate sul mutuo e il costo dell’atto notarile stipulato per il muto medesimo (escluso il costo dell’atto di compravendita), fino ad un massimo di 4.000 euro. Il beneficiario è l’acquirente dell’immobile, e deve anche essere l’intestatario del contratto di mutuo.

  • FINANZIAMENTI ORDINARI ad IMPRENDITORI e PROFESSIONISTI

    Il prestito aziendale  per Piccoli Operatori Economici

    è un finanziamento a breve-medio termine con durata da un minimo di 12 a un massimo di 72 mesi.

    È utilizzato per finanziare l’acquisto di beni o di servizi per scopi inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.

    Il prestito è rimborsato con il pagamento periodico di rate mensili, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

    Finanziamenti a Breve e Medio-Lungo Termine

    Gamma di  finanziamenti per far fronte alle tue necessità o quelle della tua impresa, pensati per rispondere, in maniera personalizzata, a bisogni specifici. L’ offerta comprende sia Finanziamenti a Breve Termine che a Medio-Lungo Termine.

    Finanziamenti a Breve Termine sono prestiti di durata inferiore a 18 mesi. Sono supporti finanziari rapidi e flessibili, ideali per far fronte alle necessità di liquidità che si possono presentare nello svolgimento di un’attività. Possono essere soggetti a un piano di rimborso o essere estinti in un’unica soluzione.

    Finanziamenti a Medio-Lungo Termine hanno una durata minima di 18 mesi. Sono pensati per accompagnare la tua impresa nel suo intero ciclo di vita: nella fase di startup e di crescita, ma anche nell’acquisto di immobilizzazioni e beni strumentali.

    Il finanziamento per le aziende che puntano sul FOTOVOLTAICO

    E’ un finanziamento dedicato alle aziende che vogliono investire in impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo o alla vendita. Può essere richiesto da imprese di qualsiasi forma giuridica e operative in qualsiasi settore economico.

    Per importi fino ai 250.000 euro, è possibile finanziare fino al 100% della spesa documentata (IVA esclusa). Per importi oltre i 250.000 euro, fino all’80% della spesa documentata (IVA esclusa).

    La durata del finanziamento va da un minimo di 36 mesi a un massimo di 144 per il mutuo chirografario e 180 per il mutuo di tipo ipotecario.

    Il finanziamento dedicato alle aziende che investono nelle ENERGIE ALTERNATIVE

    E’ un finanziamento dedicato alle aziende che vogliono investire nell’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, in particolare impianti Biogas, Biomassa, Eolici, Idroelettrici e Co-Trigenerazione, ad eccezione degli impianti fotovoltaici.

    Si prevede un finanziamento che varia dai 500.000 euro ai 5 milioni di euro, con la possibilità di finanziare fino all’80% della spesa sostenuta (IVA esclusa).

    La durata del finanziamento va da un minimo di 36 mesi a un massimo di 144 per il mutuo chirografario e 180 per il mutuo di tipo ipotecario.

    Finanziamenti dedicati all’agricoltura

    Questi finanziamenti affiancano le aziende agricole nel proprio business con pacchetto di servizi sia per l’attività ordinaria che straordinaria. Mettiamo a disposizione una serie di finanziamenti, mutui e prestiti a breve e lungo termine, pensati appositamente per aiutarti a coltivare i progetti della tua azienda.

    Le soluzioni finanziarie proposte si caratterizzano per i tassi contenuti, la semplicità di richiesta e la rapidità di erogazione. Fornire soltanto un prodotto però non è sufficiente: offriamo anche un servizio di consulenza mirato a confezionare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

    I finanziamenti riguardanti l’attività corrente dell’impresa agricola comprendono i prestiti di conduzione (finanziamenti a breve termine per spese di gestione aziendale), gli interventi specifici per l’anticipazione dei contributi PAC e dei crediti di conferimento e le opportunità derivate dalle convenzioni con associazioni di settore e con cooperative agricole.

    Mettiamo inoltre a disposizione finanziamenti a medio e lungo periodo per lo sviluppo delle aziende agricole tramite mutui destinati agli investimenti produttivi, all’acquisto di terreni e all’impianto di frutteti e vigneti.

    Le tre formule principali di finanziamento:

     Prestito agrario di conduzione
     Prestito agrario PAC annuale
     Mutuo agrario

    Prestiti aziendali professionali

    Il Prestito aziendale – professionale è un finanziamento a breve o medio termine rivolto a liberi professionisti, artigiani, ditte individuali, imprese ed enti, destinato a finanziare l’acquisto di beni o di servizi per scopi legati allo svolgimento dell’attività d’impresa  o professionale.

    La modalità di rimborso avviene per rate mensili, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

  • “Fondo di Garanzia” Mutui Prima Casa

    Il mutuo che aiuta i giovani a realizzare il “sogno casa”.

    L’art 1 comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n, 147 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa).

    Il Fondo, recentemente rifinanziato con il “Decreto Crescita” (art. 19, DL  30 aprile 2019 n. 34), prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per   l’acquisto ovvero per l’acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

    Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione dell’art. 1, comma 48, lett. c) della predetta legge n. 147/2013 ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

    Con l’entrata in vigore del suddetto Decreto, cessa l’operatività del Fondo di garanzia di cui all’art. 13 comma 3 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n.133.

    Nota bene.

    Con la pubblicazione in G.U. della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, entrata in vigore dal giorno successivo, è stato modificato l’art 1 comma 48 lett c) della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La modifica stabilisce che le domande di accesso al Fondo devono essere inviate esclusivamente dalle seguenti categorie: o Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); (in caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani) o Famiglia monogenitoriale con figli minori Il mutuo è richiesto da: – Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; – Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; o Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; o Giovane/i di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 Si informa che dalla data del 14 ottobre le domande prive dei requisiti summenzionati, ad eccezione delle richieste di portabilità, non saranno più accettate.

    Con la pubblicazione in G.U. dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 Art. 4-bis (Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa), la lettera a) dell’articolo 41-bis, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogata. A partire dal 25 dicembre, pertanto, riacquistano efficacia le disposizioni dell’articolo 1 comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    Di conseguenza, le domande di accesso al fondo possono essere inviate anche dalle categorie non prioritarie, fermo restando i requisiti previsti dalla normativa vigente.

     

  • MUTUO PER CONSOLIDAMENTO DEBITI E LIQUIDITA’

    Per dare una risposta alla Clientela che ha bisogno di “un’iniezione” di liquidità e ha già un mutuo sull’abitazione, Spazio Finanza propone la soluzione ad hoc.
    Spazio Finanza, in collaborazione con gli Istituti partner convenzionati, ti offre il reintegro finanziario che ti serve:
    Con un’unica operazione potrai sostituire il mutuo precedentemente in essere (se stipulato da almeno 1 anno), estinguere eventuali prestiti e contestualmente realizzare i tuoi progetti grazie a un finanziamento a tasso FISSO, INDICIZZATO oppure MISTO.
    Altri vantaggi? Per esempio, il notevole risparmio in termini di costi, grazie alla semplicità di rispondere a svariate esigenze con un unico atto di mutuo.
    Le caratteristiche di questo Mutuo:
    Sono previste durate comprese fra i 10 e i 30 anni.
    Importo minimo Euro 50.000.
    Ipoteca di I° grado sull’immobile cauzionale.
    Percentuale massima finanziata fino all’ 80% del valore dell’immobile.
    Questa formula è riservata ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e almeno un anno di anzianità lavorativa.
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    Assicurazione Copertura Integrale
    Grazie alla propria gamma di soluzioni per il privato e la famiglia, Spazio Finanza, in collaborazione con primarie Compagnie assicurative convenzionate, ti offre l’opportunità di ottenere una copertura completa anche delle tue esigenze assicurative in grado di tutelarti dalle principali incognite che riguardano il futuro (tra cui il decesso, la perdita dell’impiego per giustificato motivo, l’inabilità al lavoro temporanea e permanente);

  • MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA

    Ristrutturare casa significa soddisfare le proprie necessità ed aspirazioni, ma anche effettuare un investimento sicuro nel tempo. A seconda dei lavori che si intende effettuare vi sono varie tipologie di intervento per ognuna delle quali è bene conoscere le procedure da seguire.

    LA RISTRUTTURAZIONE

    La ristrutturazione o l’ammodernamento della propria abitazione rappresenta non solo l’esecuzione di lavori per creare un luogo adatto a soddisfare i bisogni della propria famiglia, ma significa anche un importante impiego dei propri risparmi. La ristrutturazione esalta infatti lo sviluppo dei locali di servizio, degli impianti centralizzati, la dignità architettonica, l’igiene.
    Sotto la voce “ristrutturazione” sono compresi tutti gli interventi che riguardano un edificio in una sua parte o nella sua interezza, sia all’interno sia all’esterno.

    Possono così individuarsi tre tipologie di interventi:

    • Ristrutturazione con manutenzione ordinaria o “piccole opere”;
    • Ristrutturazione con manutenzione straordinaria o “piccole opere”;
    • Ristrutturazione con “grandi opere“.

    La distinzione tra queste tre categorie ha due conseguenze pratiche:

    • Le “piccole opere” (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) si realizzano senza bisogno diconcessione edilizia e quindi senza pagare nulla al Comune.
    • Le “grandi opere” prevedono il rilascio di una concessione edilizia e quindi il versamento di oneri, in proporzione alla superficie interessata e al tipo di edificio.

    LA MANUTENZIONE ORDINARIA

    Trattasi di interventi su edifici già esistenti. Questa voce comprende le cosiddette opere minori o “piccole opere” che possono essere di due tipi:

    • interventi che riguardano parti limitate di un edificio;
    • interventi che restituiscono funzionalità a un edificio, perché cadente o non abitabile.

    Questi interventi possono interessare tutto il contenuto dello stabile. Devono, però, mantenere sia l’aspetto esterno sia l’ingombro precedenti.
    Una delle caratteristiche di questo tipo di ristrutturazione è che si realizza senza bisogno di concessione edilizia e quindi senza pagare nulla al Comune. La manutenzione ordinaria si compie attraverso le opere edilizie minori e costituisce la parte più consistente degli interventi realizzati sugli edifici e sugli appartamenti.
    I proprietari non devono così presentare alcuna domanda o segnalazione al Comune. Sono però responsabili della regolarità del lavoro, specie riguardo alle norme di sicurezza e di igiene. Gli impianti, in particolare quelli elettrici e del gas, devono quindi essere realizzati da personale qualificato, che deve certificare la conformità alla legge.
    All’interno dei fabbricati, per esempio, si possono così riparare e rinforzare senza alcuna formalità parti della struttura, delle murature e delle coperture, riparare e sostituire le finiture interne delle costruzioni, installare doppi serramenti o cancellati di sicurezza posti all’interno, installare o spostare pareti mobili, rispettando però i rapporti di areazione e illuminazione previsti dalla legge.
    All’esterno dei fabbricati vengono considerate di manutenzione ordinaria le seguenti opere:

    • rifacimento del tetto, riparazione e sostituzione dei pluviali e grondaie anche con materiali diversi, purché non siano modificate le caratteristiche tecniche delle coperture;
    • ripristino delle facciate con materiali aventi stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
    • riparazione e sostituzione degli infissi e di serramenti esterni, di portoni, cancelli, vetrine e parti di ingresso dei negozi, anche con materiali diversi, purché non siano mutate le caratteristiche esteriori;
    • installazione di grate al vano finestra;
    • realizzazione di posti auto al livello del terreno;
    • interventi di manutenzione del verde.

    LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

    Tra le opere edilizie minori rientra anche la manutenzione straordinaria. Comprende gli interventi riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti della struttura, anche portanti, delle costruzioni: per esempio i muri di sostegno, le architravi e le solette. Nella manutenzione straordinaria rientrano anche le opere per la realizzazione di servizi igienici e di servizi tecnologici, le opere di modificazione dell’assetto distributivo, gli interventi sulle facciate dei fabbricati, la portineria (ossia tutte le aree o le strutture al servizio di un edificio), la creazione di cortili, giardini, verde pensile e verticale.
    È considerata manutenzione straordinaria la trasformazione di singole unità immobiliari in più unità immobiliari e viceversa.
    Per realizzare interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare un progetto edilizio, unito a una domanda di autorizzazione edilizia o a una denuncia di inizio attività.
    Va sottolineato che l’autorizzazione edilizia può essere ottenuta anche implicitamente, con il cosiddetto silenzio-assenso, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
    Va ricordato però che i lavori di manutenzione straordinaria, per rientrare nella categoria delle “piccole opere” non debbono portare alla realizzazione di un edificio completamente diverso per forma, aspetto e uso dal precedente. È quindi importante verificare attentamente col progettista che gli interventi rientrino effettivamente nelle categorie previste dal Regolamento Edilizio.

    RISTRUTTURAZIONE CON GRANDI OPERE

    Sono compresi in questa tipologia tutti gli interventi che riguardano un edificio nella sua interezza, sia all’interno sia all’esterno. Sono cioè le trasformazioni che comportano cambiamenti sostanziali: cambio d’uso, aspetto estetico, dimensione dell’edificio o addirittura la ricostruzione dello stabile.
    Questi interventi si considerano “grandi opere”: per essere realizzati hanno bisogno di una specifica concessione edilizia richiedendo il versamento di un contributo all’Amministrazione Comunale.
    Anche le nuove costruzioni si considerano grandi opere; così per essere realizzate necessitano di una specifica concessione edilizia e di un versamento a titolo di contributo al Comune.
    Nella definizione di nuova costruzione rientrano:

    • la costruzione di nuovi edifici;
    • l’ampliamento di edifici già esistenti;
    • l’installazione di prefabbricati e case mobili;
    • gli interventi per la realizzazione di parcheggi non pertinenziali (che possono cioè essere costruiti e venduti liberamente).

    MUTUO E RISTRUTTURAZIONE

    Ottenere dalla banca un mutuo per ristrutturare la propria abitazione è molto semplice. Infatti, oltre ai documenti di rito da presentare per l’acquisto della casa, occorre raccogliere anche la seguente documentazione (che cambia in base al tipo di intervento di ristrutturazione programmato):
    Manutenzione ordinaria: è sufficiente un “preventivo di spesa” redatto dall’impresa che effettuerà i lavori o da un professionista abilitato;
    Manutenzione straordinaria: è necessario, oltre al “preventivo di spesa” anche il progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, oppure la denuncia di inizio attività;
    Ristrutturazione con grandi opere: sono necessari, oltre al “preventivo di spesa” anche la concessione edilizia e la ricevuta del versamento del contributo all’amministrazione comunale.

    LE AGEVOLAZIONI FISCALI

    Nel caso di mutui stipulati nel 1997 per la manutenzione o ristrutturazione è detraibile dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

    • interessi passivi
    • oneri accessori
    • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

    La detrazione è ammessa a condizione che i lavori abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
    L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro.

    In caso di lavori di ristrutturazione è possibile detrarre (in 10 anni) dall’IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria.
    La detrazione può avvenire in 5 anni se il beneficiario ha più di 75 anni, e in 3 se ha 80 anni. Tali periodi abbreviati valgono al compimento degli anni, quindi è possibile usufruirne anche negli anni successivi ai lavori.

    L’agevolazione prevede inoltre la riduzione dell’IVA al 10% per i lavori effettuati, i materiali utilizzati e gli eventuali beni significativi (cioè molto costosi, come ascensori, caldaie, infissi, sanitari, impianti di condizionamento e di sicurezza, etc). In caso di beni significativi, l’aliquota del 10% si applica solo per la quota di spesa pari al costo della manodopera, emntre per la parte restante si appliva l’aliquota normale del 20%.

    L’agevolazione sulle ristrutturazioni è stata via via confermata per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. L’agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre del singolo anno e su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 48.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire tra gli eventuali beneficiari.
    Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati l’anno precedente, occorre tener conto anche di quanto già speso nell’anno prima per determinare il limite massimo dei 48.000 euro.

    Se l’immobile è stato ristrutturato dall’impresa venditrice l’importo detraibile ha un doppio limite: i 48.000 euro e, comunque, il 25% della spesa per l’acquisto.

    In caso di vendita, successione o donazione di un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione, il diritto a proseguire con la detrazione delle rate non ancora godute passa al nuovo proprietario, se persona fisica.

    Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2006.

    Nel 2012 il Governo Monti ha introdotto attraverso il Decreto Crescita e Sviluppo un Bonus Irpef al 50% valido per i lavori di ristrutturazioni e recupero edilizio effettuati tra il 26 giugno del 2012 e il 30 giugno del 2013. Per saperne di più vai alla pagina relativa alle Detrazioni Irpef Ristrutturazioni Edilizie pubblicata nelle Guide Mutui.

  • MUTUO DI SURROGA

    Sostituire un vecchio mutuo con uno nuovo erogato da ISTITUTI BANCARI selezionati da Spazio Finanza?

    Per rispondere all’esigenza di tutti coloro che, non soddisfatti delle condizioni applicate al proprio mutuo in essere con un’altra banca o società finanziaria, intendono sostituirlo ottenendone in cambio uno più favorevole.

    Cercate il mutuo più adatto a voi fra:

    • Mutuo Fisso – i vantaggi del tasso fisso, la certezza della rate
    • Mutuo Futuro Sereno – i vantaggi del tasso fisso, la serenità di rate più contenute negli ultimi anni
    • Mutuo Variabile – i vantaggi del tasso variabile, l’opportunità di una rata allineata all’andamento del mercato
    • Mutuo Costante – i vantaggi del tasso variabile, la certezza di una rata fissa
    • Mutuo Tetto Massimo – i vantaggi del tasso variabile, la sicurezza di un tetto fisso

    I prodotti della gamma di MUTUI di SURROGA, possono essere finanziati sino ad un massimo dell’80% del valore dell’immobile.

  • Superbonus 110%

    Aree tematiche - Superbonus 110% - Superbonus 110% - Agenzia delle Entrate

    Che cos’è

    Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

    Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

    Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

    A chi interessa

    Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

    • condomìni
    • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
    • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
    • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
    • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
    • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

    Gli interventi agevolabili

    Interventi principali o trainanti

    Il Superbonus spetta in caso di:

    • interventi di isolamento termico sugli involucri
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
    • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

    Interventi aggiuntivi o trainati

    Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

    • interventi di efficientamento energetico
    • installazione di impianti solari fotovoltaici
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
    • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

    Quali vantaggi

    La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

    In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

    La cessione può essere disposta in favore:

    • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
    • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
    • di istituti di credito e intermediari finanziari.

    I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

    Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

    • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
    • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • Superbonus 110%, corsa all’incentivo, ma i tempi si allungano: attenzione alle scadenze

    SUPERBONUS 110%: il Decreto Rilancio modifica le detrazioni fiscali -  Studio tecnico e di progettazione Mu.Se. Consulting a r.l.

    Per sistemare tutti gli edifici servirebbero 1.607 miliardi

    Per sistemare le abitazioni bisognose di interventi energetici ed antisismici come quelli previsti dal superbonus servirebbero 1.607 miliardi di euro, cioè solo 33 in meno del valore stimato del Pil 2020 in Italia. La cifra astronomica è stata calcolata dal Cresme, il Centro studi sull’edilizia, in un rapporto presentato lo scorso dicembre nel corso di un’audizione parlamentare ed è ottenuto incrociando per il patrimonio residenziale italiano l’epoca di costruzione, la presenza su territori a medio o alto grado di rischio sismico e nelle zone climatiche più fredde. Naturalmente si tratta di un conto puramente teorico che comunque dà conto dell’ordine di grandezza delle spese che sarebbero necessarie per rendere più sicure e più virtuose le nostre abitazioni. Sempre nella stessa audizione Cresme ha presentato anche una stima dell’impatto che i bonus edilizi hanno avuto negli ultimi dieci anni. Secondo il Centro studi sono stati attivati investimenti per 256 miliardi di euro, 24,3 dei quali incassati dallo Stato a solo titolo di Iva. Nel decennio gli interventi agevolati hanno garantito 2,6 milioni di posti di lavoro cumulati, cifra che sale a 3,8 milioni se si calcola anche l’indotto. Un computo che va ancora più indietro nel tempo e parte dal 1998, l’anno del primo bonus ristrutturazione, calcolando il costo e le entrate per le casse statali derivanti dalle misure: per le casse pubbliche l’esborso netto nei 23 anni considerati è stato di poco più di 17 miliardi di euro. Non c’è nessun dubbio sul fatto che gli ammortizzatori sociali sarebbero costati molto di più.

    Nel 2021 un giro d’affare in aumento di 5,2 miliardi

    Difficile valutare a priori l’impatto che avrà il super ecobonus sull’economia e sui conti pubblici. Una stima sul valore degli investimenti nel 2021 è contenuto nel rapporto congiunturale Ance 2021. L’ufficio studi dell’associazione dei costruttori stima che il giro d’affari delle manutenzioni residenziali quest’anno registrerà un aumento del 14% rispetto al 2020 grazie agli incentivi per il risparmio energetico e il consolidamento statico. Tradotto in cifre, si tratta di circa 5,2 miliardi di euro. Un ammontare tenuto probabilmente basso, per prudenza o per scaramanzia. Secondo i dati aggiornati alla fine di febbraio del monitoraggio Mise-Enea sulle asseverazioni di lavori riguardanti il superbonus sarebbero già in corso operazioni per 3,3 miliardi di euro. È molto se si tiene conto che le asseverazioni riguardano opere per cui siano già state pagate almeno il 30% delle fatture (la percentuale minima per chiedere l’avvio delle cessioni o lo sconto fiscale) e soprattutto se si considera che le operazioni di importo più rilevante, ovvero quelle riguardanti i condomini di medie e grandi dimensioni o non sono ancora partite o, se lo sono, in ben pochi casi sono già arrivate al 30% delle opere (e delle fatture).

    I lavori sulle case indipendenti

    Le operazioni sulle case indipendenti vanno ultimate (almeno per quanto riguarda il pagamento delle fatture) entro il 30 giugno del 2022; sei mesi in più ci sono per i condomìni ma a condizione che entro il 30 giugno risulti effettuato almeno il 60% dei lavori e la proroga riguarda solo il bonus energetico . Dal 1998 a oggi i bonus riguardanti ristrutturazioni e risparmio energetico sono sempre stati rinnovati, anche se spesso con modifiche, alla fine dell’anno. L’entità straordinaria del super ecobonus però non consente di contare troppo sul fatto che sul 110% si seguirà ancora questa strada. D’altra parte la proroga chiesta dalle forze politiche in occasione della Legge di bilancio 2021 era più lunga (si parlava del 2023-24 o addirittura di una stabilizzazione dell’incentivo) ma si è ottenuto un risultato al ribasso solo dopo un estenuante braccio di ferro con la Ragioneria dello Stato.

  • Pensioni, Quota 100 ai saluti: il piano di Draghi

    Pensioni, nella legge di bilancio ci sarà "quota 100" con 41 anni di  contributi - ItaliaOggi.it

    Parlare poco, agire molto, Sembra essere questa la strategia scelta da Draghi che, da capo del Governo, resta nell’ombra per poi “colpire”. Vedasi per dettaglio, le nomine di Gabrielli, Figliuolo e Curcio. 

    Tanti i dossier in cima all’agenda di Palazzo Chigi, riforma delle pensioni su tutti. Anche in questo caso, pubblicamente tutto tace ma il Presidente del Consiglio lavora sottotraccia anche perchè c’è una data che non può essere aggirata e anzi si avvicina a grandi passi: il 31 dicembre, infattiterminerà la sperimentazione triennale di Quota 100.

    La missione, tutt’altro che facile, è neutralizzare il temuto “scalone” evitando che diventi una trappola e per questo servono contromisure. Le possibilità che la misura, fortemente voluta dal leader della Lega Salvini (che interessa chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati) venga rinnovata sono decisamente ridotte, se non nulle. Sgomberata, dunque, dal campo La possibilità di ricorrere a proroghe, anche in versione “mini”.

    Come ha spiegato il Sole 24 Ore, Draghi non potrà prescindere dalle sollecitazioni in arrivo dall’Europa come anche le richieste dei Sindacati. La strada più complessa ma anche necessaria porta ad una riforma strutturale, non facile da portare a termine.  Non è però l’unica opzione: si potrebbe anche agire sulle soglie di pensionamento e sui coefficienti di trasformazione, rimanendo nel “solco” contributivo.

    C’è  poi anche terza opzione, riportata sempre il quotidiano economico: quella cioè “di collocare l’intervento sulla previdenza all’interno della costruzione di un nuovo Welfare emersa dal discorso alle Camere del premier”.

  • se l’ABF dà torto alla banca o ad altri intermediari finanziari….

    ABF: tutto quello che c'è da sapere sull'Arbitro Bancario Finanziario -  Studio Legale Monopoli

    L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che sorgono tra cliente e banca, altri intermediari finanziari e Poste Italiane. Ovviamente, in materia di operazioni servizi bancari e finanziari.

    Sempre più spesso accade che i consumatori si rivolgano all’ABF, in quanto più conveniente in termini di risparmio di tempo e denaro. Infatti, oltre a risparmiare notevolmente tempo, rispetto ad un annoso giudizio innanzi ad un tribunale, si risparmiano spese legali e compensi spettanti al patrocinatore.

    L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema stragiudiziale, di tipo decisorio, ovvero decide, secondo diritto, chi ha ragione e chi torto. Tuttavia le sue decisioni non hanno il valore vincolante ed esecutivo per le parti come quello proprio delle sentenze.  

    La decisione assunto dall’ABF si basa su tutta la documentazione prodotta, entro i termini concessi per la produzione. Una volta che si è formato il fascicolo, l’ABF nel termine di 90 giorni, può comunicare il dispositivo e nei successivi 30 giorni la decisione completa di motivazione. Il termine di 90 giorni si potrà prorogare, qualora la controversia sia di particolare complessità.

     L’intermediario, deve adempiere nel termine di 30 giorni, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa di motivazione. Ma come detto sopra le decisioni dell’ABF non sono vincolanti e pertanto non hanno l’effetto esecutivo delle sentenze emesse dal giudice.

    Però, qualora l’intermediario non esegua quanto deciso dall’ABF, il suo inadempimento sarà reso pubblico sul sito dell’ABF per ben 5 anni. Ed inoltre sarà messo in evidenza, per la durata di sei mesi, sulla pagina web dell’intermediario stesso. Ad ogni modo, il ricorso all’ABF, non preclude il ricorso all’autorità giudiziaria, qualora sia insoddisfacente l’esito.