Mutuo

  • MUTUI ACQUISTO 1^ CASA

    Il Mutuo prima casa è il prestito ipotecario rivolto a coloro che non sono ancora proprietari di alcun immobile e costituisce la tipologia di mutuo più comunemente richiesta dai clienti in Italia.

    I potenziali acquirenti di un “prima casa”, una volta individuato l’immobile, devono capire e decidere quale cifra richiedere in banca: generalmente, per il mutuo prima casa la banca copre fino all’80% del valore di mercato dell’immobile, anche se alcune arrivano a finanziarie l’intero valore (si parla in quel caso di mutuo 100%) a fronte di garanzie e interessi maggiori.

    Spazio Finanza accompagna i clienti  nell’individuazione della banca e del mutuo più congeniale alle proprie necessità e possibilità, offrendo professionalità e competenza.

    Il mutuo potrà essere regolato a tasso fisso, indicizzato oppure a tasso misto; la scelta sarà attentamente ponderata in base alle condizioni reddituali ed economiche dei richiedenti e dalle  condizioni dei mercati finanziari.

    Successivamente al buon esito della richiesta di mutuo, i clienti saranno assistiti anche nelle successive fasi relative alla perizia tecnica ed alla definitiva stipula del contratto di mutuo tramite atto pubblico davanti ad un notaio, alla presenza della Banca e degli stessi clienti.

    Agevolazioni prima casa

    Oltre a quanto scritto sopra – che è un riassunto dell’iter generale da seguire per arrivare all’erogazione di un mutuo – è importante individuare le caratteristiche necessarie a far sì che un immobile venga classificato come prima casa, in quanto sottoposto ad agevolazioni fiscali importanti.

    Perché un immobile possa essere considerato prima casa:

    • non deve essere immobile di lusso;
    • l’acquirente deve essere una persona fisica;
    • al momento dell’acquisto l’acquirente non deve possedere un altro immobile abitativo nello stesso comune di quello deputato a prima casa;
    • non deve essere presente, su tutto il territorio nazionale, nessun altro immobile acquistato con agevolazione prima casa;
    • è necessario che l’acquirente porti la residenza nello stesso comune dell’immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito, pena la decadenza dalle agevolazioni (entro 12 mesi per poter detrarre gli interessi passivi del mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile stesso).

    Una volta stabilito che l’immobile sia effettivamente una prima casa, usufruisce delle seguenti agevolazioni fiscali:

    • IVA e/o imposta di registro pari, rispettivamente, al 4% e al 2% (anziché al 10% e al 9%);
    • imposta sostitutiva sull’acquisto della prima casa in caso di ricorso a finanziamenti a medio e lungo termine (in sostituzione al trattamento ordinario, che prevede l’imposta di registro, l’imposta di bollo, l’imposta catastale e la tassa sulle concessioni governative) allo 0,25% sull’importo del mutuo erogato (invece che al 2% di quello applicato all’acquisto della seconda casa);
    • imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e pari a 168,00 euro ciascuna (anziché al 2% e all’1% dell’importo di acquisto);
    • detrazione della service tax Tasi, a discrezione dei singoli comuni;
    • detrazione degli interessi passivi del mutuo: l’agevolazione corrisponde al 19% del costo sostenuto a titolo di interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (con limite di €. 2.582,82). È possibile includere nell’agevolazione anche i costi dell’istruttoria e della perizia bancaria, le imposte pagate sul mutuo e il costo dell’atto notarile stipulato per il muto medesimo (escluso il costo dell’atto di compravendita), fino ad un massimo di 4.000 euro. Il beneficiario è l’acquirente dell’immobile, e deve anche essere l’intestatario del contratto di mutuo.

  • “Fondo di Garanzia” Mutui Prima Casa

    Il mutuo che aiuta i giovani a realizzare il “sogno casa”.

    L’art 1 comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n, 147 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa).

    Il Fondo, recentemente rifinanziato con il “Decreto Crescita” (art. 19, DL  30 aprile 2019 n. 34), prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per   l’acquisto ovvero per l’acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

    Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione dell’art. 1, comma 48, lett. c) della predetta legge n. 147/2013 ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

    Con l’entrata in vigore del suddetto Decreto, cessa l’operatività del Fondo di garanzia di cui all’art. 13 comma 3 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n.133.

    Nota bene.

    Con la pubblicazione in G.U. della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, entrata in vigore dal giorno successivo, è stato modificato l’art 1 comma 48 lett c) della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La modifica stabilisce che le domande di accesso al Fondo devono essere inviate esclusivamente dalle seguenti categorie: o Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); (in caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani) o Famiglia monogenitoriale con figli minori Il mutuo è richiesto da: – Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; – Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; o Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; o Giovane/i di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 Si informa che dalla data del 14 ottobre le domande prive dei requisiti summenzionati, ad eccezione delle richieste di portabilità, non saranno più accettate.

    Con la pubblicazione in G.U. dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 Art. 4-bis (Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa), la lettera a) dell’articolo 41-bis, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogata. A partire dal 25 dicembre, pertanto, riacquistano efficacia le disposizioni dell’articolo 1 comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    Di conseguenza, le domande di accesso al fondo possono essere inviate anche dalle categorie non prioritarie, fermo restando i requisiti previsti dalla normativa vigente.

     

  • MUTUO PER CONSOLIDAMENTO DEBITI E LIQUIDITA’

    Per dare una risposta alla Clientela che ha bisogno di “un’iniezione” di liquidità e ha già un mutuo sull’abitazione, Spazio Finanza propone la soluzione ad hoc.
    Spazio Finanza, in collaborazione con gli Istituti partner convenzionati, ti offre il reintegro finanziario che ti serve:
    Con un’unica operazione potrai sostituire il mutuo precedentemente in essere (se stipulato da almeno 1 anno), estinguere eventuali prestiti e contestualmente realizzare i tuoi progetti grazie a un finanziamento a tasso FISSO, INDICIZZATO oppure MISTO.
    Altri vantaggi? Per esempio, il notevole risparmio in termini di costi, grazie alla semplicità di rispondere a svariate esigenze con un unico atto di mutuo.
    Le caratteristiche di questo Mutuo:
    Sono previste durate comprese fra i 10 e i 30 anni.
    Importo minimo Euro 50.000.
    Ipoteca di I° grado sull’immobile cauzionale.
    Percentuale massima finanziata fino all’ 80% del valore dell’immobile.
    Questa formula è riservata ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e almeno un anno di anzianità lavorativa.
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    Assicurazione Copertura Integrale
    Grazie alla propria gamma di soluzioni per il privato e la famiglia, Spazio Finanza, in collaborazione con primarie Compagnie assicurative convenzionate, ti offre l’opportunità di ottenere una copertura completa anche delle tue esigenze assicurative in grado di tutelarti dalle principali incognite che riguardano il futuro (tra cui il decesso, la perdita dell’impiego per giustificato motivo, l’inabilità al lavoro temporanea e permanente);

  • MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA

    Ristrutturare casa significa soddisfare le proprie necessità ed aspirazioni, ma anche effettuare un investimento sicuro nel tempo. A seconda dei lavori che si intende effettuare vi sono varie tipologie di intervento per ognuna delle quali è bene conoscere le procedure da seguire.

    LA RISTRUTTURAZIONE

    La ristrutturazione o l’ammodernamento della propria abitazione rappresenta non solo l’esecuzione di lavori per creare un luogo adatto a soddisfare i bisogni della propria famiglia, ma significa anche un importante impiego dei propri risparmi. La ristrutturazione esalta infatti lo sviluppo dei locali di servizio, degli impianti centralizzati, la dignità architettonica, l’igiene.
    Sotto la voce “ristrutturazione” sono compresi tutti gli interventi che riguardano un edificio in una sua parte o nella sua interezza, sia all’interno sia all’esterno.

    Possono così individuarsi tre tipologie di interventi:

    • Ristrutturazione con manutenzione ordinaria o “piccole opere”;
    • Ristrutturazione con manutenzione straordinaria o “piccole opere”;
    • Ristrutturazione con “grandi opere“.

    La distinzione tra queste tre categorie ha due conseguenze pratiche:

    • Le “piccole opere” (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) si realizzano senza bisogno diconcessione edilizia e quindi senza pagare nulla al Comune.
    • Le “grandi opere” prevedono il rilascio di una concessione edilizia e quindi il versamento di oneri, in proporzione alla superficie interessata e al tipo di edificio.

    LA MANUTENZIONE ORDINARIA

    Trattasi di interventi su edifici già esistenti. Questa voce comprende le cosiddette opere minori o “piccole opere” che possono essere di due tipi:

    • interventi che riguardano parti limitate di un edificio;
    • interventi che restituiscono funzionalità a un edificio, perché cadente o non abitabile.

    Questi interventi possono interessare tutto il contenuto dello stabile. Devono, però, mantenere sia l’aspetto esterno sia l’ingombro precedenti.
    Una delle caratteristiche di questo tipo di ristrutturazione è che si realizza senza bisogno di concessione edilizia e quindi senza pagare nulla al Comune. La manutenzione ordinaria si compie attraverso le opere edilizie minori e costituisce la parte più consistente degli interventi realizzati sugli edifici e sugli appartamenti.
    I proprietari non devono così presentare alcuna domanda o segnalazione al Comune. Sono però responsabili della regolarità del lavoro, specie riguardo alle norme di sicurezza e di igiene. Gli impianti, in particolare quelli elettrici e del gas, devono quindi essere realizzati da personale qualificato, che deve certificare la conformità alla legge.
    All’interno dei fabbricati, per esempio, si possono così riparare e rinforzare senza alcuna formalità parti della struttura, delle murature e delle coperture, riparare e sostituire le finiture interne delle costruzioni, installare doppi serramenti o cancellati di sicurezza posti all’interno, installare o spostare pareti mobili, rispettando però i rapporti di areazione e illuminazione previsti dalla legge.
    All’esterno dei fabbricati vengono considerate di manutenzione ordinaria le seguenti opere:

    • rifacimento del tetto, riparazione e sostituzione dei pluviali e grondaie anche con materiali diversi, purché non siano modificate le caratteristiche tecniche delle coperture;
    • ripristino delle facciate con materiali aventi stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
    • riparazione e sostituzione degli infissi e di serramenti esterni, di portoni, cancelli, vetrine e parti di ingresso dei negozi, anche con materiali diversi, purché non siano mutate le caratteristiche esteriori;
    • installazione di grate al vano finestra;
    • realizzazione di posti auto al livello del terreno;
    • interventi di manutenzione del verde.

    LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

    Tra le opere edilizie minori rientra anche la manutenzione straordinaria. Comprende gli interventi riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti della struttura, anche portanti, delle costruzioni: per esempio i muri di sostegno, le architravi e le solette. Nella manutenzione straordinaria rientrano anche le opere per la realizzazione di servizi igienici e di servizi tecnologici, le opere di modificazione dell’assetto distributivo, gli interventi sulle facciate dei fabbricati, la portineria (ossia tutte le aree o le strutture al servizio di un edificio), la creazione di cortili, giardini, verde pensile e verticale.
    È considerata manutenzione straordinaria la trasformazione di singole unità immobiliari in più unità immobiliari e viceversa.
    Per realizzare interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare un progetto edilizio, unito a una domanda di autorizzazione edilizia o a una denuncia di inizio attività.
    Va sottolineato che l’autorizzazione edilizia può essere ottenuta anche implicitamente, con il cosiddetto silenzio-assenso, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
    Va ricordato però che i lavori di manutenzione straordinaria, per rientrare nella categoria delle “piccole opere” non debbono portare alla realizzazione di un edificio completamente diverso per forma, aspetto e uso dal precedente. È quindi importante verificare attentamente col progettista che gli interventi rientrino effettivamente nelle categorie previste dal Regolamento Edilizio.

    RISTRUTTURAZIONE CON GRANDI OPERE

    Sono compresi in questa tipologia tutti gli interventi che riguardano un edificio nella sua interezza, sia all’interno sia all’esterno. Sono cioè le trasformazioni che comportano cambiamenti sostanziali: cambio d’uso, aspetto estetico, dimensione dell’edificio o addirittura la ricostruzione dello stabile.
    Questi interventi si considerano “grandi opere”: per essere realizzati hanno bisogno di una specifica concessione edilizia richiedendo il versamento di un contributo all’Amministrazione Comunale.
    Anche le nuove costruzioni si considerano grandi opere; così per essere realizzate necessitano di una specifica concessione edilizia e di un versamento a titolo di contributo al Comune.
    Nella definizione di nuova costruzione rientrano:

    • la costruzione di nuovi edifici;
    • l’ampliamento di edifici già esistenti;
    • l’installazione di prefabbricati e case mobili;
    • gli interventi per la realizzazione di parcheggi non pertinenziali (che possono cioè essere costruiti e venduti liberamente).

    MUTUO E RISTRUTTURAZIONE

    Ottenere dalla banca un mutuo per ristrutturare la propria abitazione è molto semplice. Infatti, oltre ai documenti di rito da presentare per l’acquisto della casa, occorre raccogliere anche la seguente documentazione (che cambia in base al tipo di intervento di ristrutturazione programmato):
    Manutenzione ordinaria: è sufficiente un “preventivo di spesa” redatto dall’impresa che effettuerà i lavori o da un professionista abilitato;
    Manutenzione straordinaria: è necessario, oltre al “preventivo di spesa” anche il progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, oppure la denuncia di inizio attività;
    Ristrutturazione con grandi opere: sono necessari, oltre al “preventivo di spesa” anche la concessione edilizia e la ricevuta del versamento del contributo all’amministrazione comunale.

    LE AGEVOLAZIONI FISCALI

    Nel caso di mutui stipulati nel 1997 per la manutenzione o ristrutturazione è detraibile dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

    • interessi passivi
    • oneri accessori
    • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

    La detrazione è ammessa a condizione che i lavori abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
    L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro.

    In caso di lavori di ristrutturazione è possibile detrarre (in 10 anni) dall’IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria.
    La detrazione può avvenire in 5 anni se il beneficiario ha più di 75 anni, e in 3 se ha 80 anni. Tali periodi abbreviati valgono al compimento degli anni, quindi è possibile usufruirne anche negli anni successivi ai lavori.

    L’agevolazione prevede inoltre la riduzione dell’IVA al 10% per i lavori effettuati, i materiali utilizzati e gli eventuali beni significativi (cioè molto costosi, come ascensori, caldaie, infissi, sanitari, impianti di condizionamento e di sicurezza, etc). In caso di beni significativi, l’aliquota del 10% si applica solo per la quota di spesa pari al costo della manodopera, emntre per la parte restante si appliva l’aliquota normale del 20%.

    L’agevolazione sulle ristrutturazioni è stata via via confermata per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. L’agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre del singolo anno e su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 48.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire tra gli eventuali beneficiari.
    Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati l’anno precedente, occorre tener conto anche di quanto già speso nell’anno prima per determinare il limite massimo dei 48.000 euro.

    Se l’immobile è stato ristrutturato dall’impresa venditrice l’importo detraibile ha un doppio limite: i 48.000 euro e, comunque, il 25% della spesa per l’acquisto.

    In caso di vendita, successione o donazione di un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione, il diritto a proseguire con la detrazione delle rate non ancora godute passa al nuovo proprietario, se persona fisica.

    Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2006.

    Nel 2012 il Governo Monti ha introdotto attraverso il Decreto Crescita e Sviluppo un Bonus Irpef al 50% valido per i lavori di ristrutturazioni e recupero edilizio effettuati tra il 26 giugno del 2012 e il 30 giugno del 2013. Per saperne di più vai alla pagina relativa alle Detrazioni Irpef Ristrutturazioni Edilizie pubblicata nelle Guide Mutui.

  • MUTUO DI SURROGA

    Sostituire un vecchio mutuo con uno nuovo erogato da ISTITUTI BANCARI selezionati da Spazio Finanza?

    Per rispondere all’esigenza di tutti coloro che, non soddisfatti delle condizioni applicate al proprio mutuo in essere con un’altra banca o società finanziaria, intendono sostituirlo ottenendone in cambio uno più favorevole.

    Cercate il mutuo più adatto a voi fra:

    • Mutuo Fisso – i vantaggi del tasso fisso, la certezza della rate
    • Mutuo Futuro Sereno – i vantaggi del tasso fisso, la serenità di rate più contenute negli ultimi anni
    • Mutuo Variabile – i vantaggi del tasso variabile, l’opportunità di una rata allineata all’andamento del mercato
    • Mutuo Costante – i vantaggi del tasso variabile, la certezza di una rata fissa
    • Mutuo Tetto Massimo – i vantaggi del tasso variabile, la sicurezza di un tetto fisso

    I prodotti della gamma di MUTUI di SURROGA, possono essere finanziati sino ad un massimo dell’80% del valore dell’immobile.