Citazione

Il mutuo che aiuta i giovani a realizzare il “sogno casa”.

L’art 1 comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n, 147 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa).

Il Fondo, recentemente rifinanziato con il “Decreto Crescita” (art. 19, DL  30 aprile 2019 n. 34), prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per   l’acquisto ovvero per l’acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione dell’art. 1, comma 48, lett. c) della predetta legge n. 147/2013 ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Con l’entrata in vigore del suddetto Decreto, cessa l’operatività del Fondo di garanzia di cui all’art. 13 comma 3 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n.133.

Nota bene.

Con la pubblicazione in G.U. della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, entrata in vigore dal giorno successivo, è stato modificato l’art 1 comma 48 lett c) della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La modifica stabilisce che le domande di accesso al Fondo devono essere inviate esclusivamente dalle seguenti categorie: o Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); (in caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani) o Famiglia monogenitoriale con figli minori Il mutuo è richiesto da: – Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; – Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; o Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; o Giovane/i di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 Si informa che dalla data del 14 ottobre le domande prive dei requisiti summenzionati, ad eccezione delle richieste di portabilità, non saranno più accettate.

Con la pubblicazione in G.U. dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 Art. 4-bis (Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa), la lettera a) dell’articolo 41-bis, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogata. A partire dal 25 dicembre, pertanto, riacquistano efficacia le disposizioni dell’articolo 1 comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Di conseguenza, le domande di accesso al fondo possono essere inviate anche dalle categorie non prioritarie, fermo restando i requisiti previsti dalla normativa vigente.

 

27/03/2021
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